Art. 5 Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia) Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia)
Art. 5 Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia)
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per benefic i are della semiprigionia
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del pericolo di fuga;
c) nessun rischio di recidiva;
d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e il diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a bis CP;
f) l’esercizio dell’attività professionale o di una formazione riconosciuta corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata sono considerati equivalenti;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro della semiprigionia e del regolamento dello stabilimento d’esecuzione.