Art. 3 Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia) Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia)
Art. 3 Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia)
1 La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata totale delle pene da espiare simultaneamente
a) sia inferiore a 12 mesi; la detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione nel calcolo (principio lordo) [3] , o
b) sia superiore a 12 mesi, ma tenuto conto della detenzione provvisoria o dei motivi di sicurezza, 6 mesi al massimo devono essere espiati (principio netto) [4] .
2 Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è determinante.
[3] I l principio lordo significa che l ’ esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata senza computare la detenzione già espiata.
[4] Il principio netto significa che l ’ esame delle condizioni temporali si fonda sull a durata della pena pronunciata computando la detenzione già espiata.