Regolamento relativo all'esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia (Regolamento sulla semiprigionia)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
1 Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all’articolo 77b CP.
2 La semiprigionia è ammissibile per le pene privative di libertà, oltre che per le pene privative di libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.
Desc rizione
1 Durante l’esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o il suo lavoro all’esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.
2 Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento.
1 La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata totale delle pene da espiare simultaneamente
a) sia inferiore a 12 mesi; la detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione nel calcolo (principio lordo) [3] , o
b) sia superiore a 12 mesi, ma tenuto conto della detenzione provvisoria o dei motivi di sicurezza, 6 mesi al massimo devono essere espiati (principio netto) [4] .
2 Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è determinante.
[3] I l principio lordo significa che l ’ esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata senza computare la detenzione già espiata.
[4] Il principio netto significa che l ’ esame delle condizioni temporali si fonda sull a durata della pena pronunciata computando la detenzione già espiata.
Se uno o più residui di pena devono essere espiati dopo la revoca della liberazione condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena
a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;
b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.
Condizioni personali
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per benefic i are della semiprigionia
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del pericolo di fuga;
c) nessun rischio di recidiva;
d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e il diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a bis CP;
f) l’esercizio dell’attività professionale o di una formazione riconosciuta corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata sono considerati equivalenti;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro della semiprigionia e del regolamento dello stabilimento d’esecuzione.
L’autorità d’esecuzione
a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei controlli previsti dall’art. 11 del presente regolamento;
b) impartisce alla persona condannata un termine per l’inoltro della domanda di questa particolare forma d’esecuzione;
c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;
d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata.
Documenti da trasmettere
1 La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti
a) Lavoratore salariato (dipendente)
Un certificato del datore o il contratto di lavoro dove figuri l’indicazione del luogo e dell’orario di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario ;
b) Lavoratore indipendente
Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi conteggi, altri certificati di assicurazione) con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’attività;
c) Studente o persona in formazione
Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.
2 Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera .
1 Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della semiprigionia, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma d’esecuzione.
2 Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.
1 Lo stabilimento d’esecuzione elabora il piano d’esecuzione della sanzione d’intesa con la persona condannata.
2 Il piano regola specificamente l’ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.
3 Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all’esterno dello stabilimento d’esecuzione per le seguenti attività
a) lavoro, occupazione, formazione;
b) pasti;
c) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
d) partecipazione a terapie individuali o di gruppo all’esterno.
4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana presso lo stabilimento di esecuzione.
Obblighi della persona condannata
1 Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente e alla Direzione dello Stabilimento d’esecuzione.
2 Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente della perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.
Contr olli
1 Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona detenuta esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.
2 A questo scopo essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, essa può, in qualsiasi momento
a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima sta scontando una pena nella forma della semiprigionia e l’invita a informare immediatamente l’autorità competente in caso di assenza della persona condannata dal luogo di lavoro o di formazione;
b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.
3 L’autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un’altra autorità.
La persona detenuta può beneficiare di permessi di uscita conformemente al regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia.
1 Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3 e 4, viene posto fine al regime della semiprigionia.
2 La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.
3 Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la semiprigionia a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio .
L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se
– abusa del tempo trascorso all’esterno dello stabilimento d’esecuzione;
– non rispetta gli orari di uscita e di rientro;
– detiene o consuma sostanze stupefacenti;
– non rispetta un obbligo che le è stato imposto (per es. seguire una terapia, divieto di bere alcolici, rispetto del regolamento dello stabilimento);
– rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.
R evoca del regime
1 Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la semiprigionia e ordinare con effetto immediato l’esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.
2 Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.
S ospensione provvisoria
1 La direzione dello stabilimento può, per gravi motivi o come misura precauzionale, sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.
2 Durante il periodo di sospensione provvisoria, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un’altra struttura.
3 La direzione dello stabilimento informa immediatamente l’autorità competente che si determina in merito nel termine di 10 giorni.
1 Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della semiprigionia, quest’ultima può essere sospesa o revocata. La decisione è presa dall’autorità di collocamento.
2 In caso d’urgenza, la decisione può essere presa dalla direzione dello stabilimento che ne informa immediatamente l’autorità di collocamento. Quest’ultima si determinerà in merito nel termine di 10 giorni.
Sanzioni disciplinar i
Le sanzioni disciplinari sono riservate.
1 Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.
2 È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime.
1 La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione della pena.
2 L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
3 La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.
4 Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono.
1 In generale, durante i giorni feriali, le persone in semiprigionia mangiano all’esterno, con l’eccezione della prima colazione.
2 Il costo dei pasti esterni e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone condannate.
1 La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una struttura chiusa.
2 Essa può essere eseguita nella sezione speci fica di un carcere di detenzione preventiva, a condizione che l’accompagnamento della persona condannata sia garantito.
3 Lo stabilimento può essere gestito da privati purché riconosciuti dalla Conferenza. Uno stabilimento di questo tipo deve garantire la presa a carico complementare necessaria della persona condannata, il rispetto di un piano di esecuzione della sanzione penale, se è stato stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall’autorità dove ha sede la struttura.
4 Le pene in regime di semidetenzione possono essere espiate nel medesimo stabilimento da uomini e donne.
La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in uno stabilimento aperto o chiuso.
Liberazione condi zionale
Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art. 86 e segg CP).
1 A seconda delle circostanze specifiche (specialmente per motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità al domicilio o al luogo di lavoro o di effettivo di persone detenute) e a condizione che gli accordi non siano contrari al Concordato, né svantaggino un Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non concordatari.
2 Rimane riservata la delega di competenza a un’autorità di un altro Cantone.
1 Il presente regolamento abroga la decisione del 25 settembre 2008 relativa all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.
2 La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.
3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
4 È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.
5 Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la propria procedura.
Il Segretario generale : Blaise Péquignot La presidente : Béatrice Métraux
Conseillère d ’ Etat
Pubblicato nel BU 2017 , 511 .