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Art. 8 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

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Art. 8 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

1 La persona condannata deve fornire, su richiesta dell’autorità d’esecuzione, tutti i documenti e tutte le informazioni util i a sostegno della sua domanda.

2 In particolare, la persona condannata di nazionalità straniera consegna un attestato del suo diritto di soggiornare in Svizzera.

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