341.150
GATIGLUP
CH-TI
Art. 8 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)
Art. 8 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)
1 La persona condannata deve fornire, su richiesta dell’autorità d’esecuzione, tutti i documenti e tutte le informazioni util i a sostegno della sua domanda.
2 In particolare, la persona condannata di nazionalità straniera consegna un attestato del suo diritto di soggiornare in Svizzera.
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Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)
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