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Art. 7 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

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Art. 7 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

L’autorità d’esecuzione

a) informa la persona condannata delle modalità di questa forma di esecuzione;

b) impartisce alla persona condannata un termine per l’inoltro della domanda di questa particolare forma d’esecuzione;

c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;

d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata.

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