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Art. 6 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

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Art. 6 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

Le condizioni seguenti devono essere adempiute per beneficiare del LUP

a) formale richiesta della persona condannata;

b) esclusione del rischio di fuga;

c) esclusione del rischio di recidiva;

d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera;

e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a bis CP;

f) autorizzazione della persona condannata a comunicare al datore di lavoro [8] l’infrazione che ha condotto alla sanzione;

g) capacità di rispetto delle condizioni quadro poste dall’autorità di esecuzione e dall’organizzazione che impiega la persona condannata.

[8] È un datore di lavoro ai sensi del presente regolamento ogni istituzione o persona presso la quale una persona condannata esegue un LUP.

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