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Art. 22 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP) Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

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Art. 22 Regolamento sull'esecuzione delle pene nella forma del lavoro di utilità pubblica (Regolamento sul LUP)

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2018.

2 La Conferenza invita i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adeguare le loro norme cantonali relative all’esecuzione di una pena nella forma del lavoro di utilità pubblica.

3 Il presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata.

4 Esso è pubblicato nel sito internet della Conferenza e da ogni cantone secondo la propria procedura.

Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux

Conseillère d’Etat

Pubblicato nel BU 2017 , 507 .

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