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Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

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Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

1 L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica d’in tesa con la persona condannata.

2 Il piano regola in particolare

a) Il programma settimanale in relazione all’orario di lavoro, dell’occupazione o della formazione, nonché di altri obblighi;

b) Il sostegno e l’accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di esecuzione della sanzione.

3 Per ogni giorno di lavoro [4] , il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio per

a) lavoro, occupazione, formazione e attività di tempo libero (incluse attività sportive e altre);

b) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;

c) partecipazione a terapie individuali o di gruppo .

4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.

[4] La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.

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