Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
1 L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica d’in tesa con la persona condannata.
2 Il piano regola in particolare
a) Il programma settimanale in relazione all’orario di lavoro, dell’occupazione o della formazione, nonché di altri obblighi;
b) Il sostegno e l’accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di esecuzione della sanzione.
3 Per ogni giorno di lavoro [4] , il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio per
a) lavoro, occupazione, formazione e attività di tempo libero (incluse attività sportive e altre);
b) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
c) partecipazione a terapie individuali o di gruppo .
4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.
[4] La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.