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Art. 7 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

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Art. 7 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

1 Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richieder e un’altra forma di esecuzione.

2 Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, d’inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata .

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