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Art. 5 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

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Art. 5 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

L’autorità di esecuzione

a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei controlli previsti all’art. 10 del presente regolamento;

b) fissa un termine per l’inoltro della domanda d’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica;

c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;

d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata e il ti po di sorveglianza elettronica.

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