Art. 4 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Art. 4 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del rischio di fuga;
c) esclusione del rischio di recidiva;
d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a bis CP;
f) esercitare un’attività professionale o una formazione riconosciuta, corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana.
Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata, sono considerati equivalenti . Alla persona condannata può essere assegnata un’attività di almeno 20 ore la settimana, senza che ciò costituisca un diritto;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro dell’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica ;
h) residenza e alloggio stabili appropriati. La residenza in istituti o strutture comunitarie, di tipo foyer, è ammessa a condizione che si prestino alla sorveglianza elettronica e la direzione della struttura o dell’istituto vi consenta. In particolare, all’autorità di esecuzione competente deve essere garantito l’accesso all’alloggio della persona condannata in ogni momento, anche senza preavviso e durante tutta la durata dell’esecuzione della pena;
i) l’alloggio deve disporre di una copertura di rete, fissa o mobile, adatta alla trasmissione elettronica dei dati e compatibile con la tecnica di sorveglianza;
j) gli adulti che convivono nella stessa economia domestica devono dare formale consenso perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento all’abitazione, anche senza preavviso, durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;
k) l’accettazione da parte della persona condannata del piano di esecuzione, ivi compreso il piano orario prestabilito. All’autorità di esecuzione competente deve essere garantito in ogni momento, anche senza preavviso, l’accesso all’abitazione durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;
l) una condanna per violenza domestica o per abusi sessuali su minori, quando questi vivono nella stessa abitazione, o altri fattori professionali o famigliari preponderanti, sono motivi di preclusione a questa forma d’esecuzione.