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Art. 28 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

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Art. 28 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili

a) all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati;

b) alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere;

c) agli operatori tecnici autorizzati.

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