341.140
CH-TI
Art. 28 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Art. 28 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili
a) all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati;
b) alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere;
c) agli operatori tecnici autorizzati.