Art. 2 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
Art. 2 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica
1 La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e 12 mesi al massimo.
2 La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in c onsiderazione per il calcolo. (P rincipio della pena lorda) [3] .
3 Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte sospesa più parte da eseguire).
[3] Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.