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Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (30)

Art. 1 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 2 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 3 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 4 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 5 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 6 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 7 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 9 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 10 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 11 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 12 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 13 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 14 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 15 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 16 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 17 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 18 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 19 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 20 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 21 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 22 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 23 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 24 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 25 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 26 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 27 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 28 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 29 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica Art. 30 Regolamento sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto sorveglianza elettronica

Testo normativo (30 Articoli)

L’esecuzione mediante sorveglianza elettronica è ammissibile per le pene detentive nonché per le pene detentive sostitutive delle multe e delle pene pecuniarie.

1 La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e 12 mesi al massimo.

2 La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in c onsiderazione per il calcolo. (P rincipio della pena lorda) [3] .

3 Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte sospesa più parte da eseguire).

[3] Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.

Se dopo la revoca della liberazione condizionale, uno o più residui di pena devono ancora essere eseguiti, gli elementi seguenti sono determinanti per il calcolo della durata della pena

a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;

b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.

Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni

a) formale richiesta della persona condannata;

b) esclusione del rischio di fuga;

c) esclusione del rischio di recidiva;

d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;

e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66a bis CP;

f) esercitare un’attività professionale o una formazione riconosciuta, corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana.

Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata, sono considerati equivalenti . Alla persona condannata può essere assegnata un’attività di almeno 20 ore la settimana, senza che ciò costituisca un diritto;

g) capacità di rispetto delle condizioni quadro dell’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica ;

h) residenza e alloggio stabili appropriati. La residenza in istituti o strutture comunitarie, di tipo foyer, è ammessa a condizione che si prestino alla sorveglianza elettronica e la direzione della struttura o dell’istituto vi consenta. In particolare, all’autorità di esecuzione competente deve essere garantito l’accesso all’alloggio della persona condannata in ogni momento, anche senza preavviso e durante tutta la durata dell’esecuzione della pena;

i) l’alloggio deve disporre di una copertura di rete, fissa o mobile, adatta alla trasmissione elettronica dei dati e compatibile con la tecnica di sorveglianza;

j) gli adulti che convivono nella stessa economia domestica devono dare formale consenso perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento all’abitazione, anche senza preavviso, durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;

k) l’accettazione da parte della persona condannata del piano di esecuzione, ivi compreso il piano orario prestabilito. All’autorità di esecuzione competente deve essere garantito in ogni momento, anche senza preavviso, l’accesso all’abitazione durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;

l) una condanna per violenza domestica o per abusi sessuali su minori, quando questi vivono nella stessa abitazione, o altri fattori professionali o famigliari preponderanti, sono motivi di preclusione a questa forma d’esecuzione.

L’autorità di esecuzione

a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei controlli previsti all’art. 10 del presente regolamento;

b) fissa un termine per l’inoltro della domanda d’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica;

c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;

d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata e il ti po di sorveglianza elettronica.

La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti

a) Attestato di lavoro o di formazione .

Lavoratore dipendente

Un certificato del datore o il contratto di lavoro, dove figuri l’indicazione del luogo e degli orari di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario.

Lavoratore indipendente

Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi conteggi, altri certificati di assicurazione) con indicazione del luogo e dell’orario dell’attività ;

Studente o persona in formazione

Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.

Persona di nazionalità straniera

Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera .

Prova di risiedere e alloggiare in modo stabile (p. es. contratto di locazione, certificato di domicilio);

Prova del collegamento a una rete di telefonia fissa o mobile e del pagamento delle spese di comunicazione degli ultimi due mesi;

Consenso di tutte le persone adulte che convivono nella stessa economia domestica (formulario), perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento, anche senza preavviso, all’abitazione.

1 Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richieder e un’altra forma di esecuzione.

2 Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, d’inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata .

1 L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica d’in tesa con la persona condannata.

2 Il piano regola in particolare

a) Il programma settimanale in relazione all’orario di lavoro, dell’occupazione o della formazione, nonché di altri obblighi;

b) Il sostegno e l’accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di esecuzione della sanzione.

3 Per ogni giorno di lavoro [4] , il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio per

a) lavoro, occupazione, formazione e attività di tempo libero (incluse attività sportive e altre);

b) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;

c) partecipazione a terapie individuali o di gruppo .

4 La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.

[4] La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.

1 Qualora la persona beneficiaria della sorveglianza elettronica non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente.

2 Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente in caso di perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.

3 Durante l’esecuzione della pena, è fatto divieto di l asciare il territorio svizzero.

1 Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona condannata esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica.

2 A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza

a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima esegue una pena mediante il regime della sorveglianza elettronica e l’invita a informare immediatamente l’autorità competente in caso di assenza dal luogo di lavoro o di formazione;

b) recarsi sul posto di lavoro o di forma zione della persona condannata.

3 L’autorità può delegare la sua competenza.

1 Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore giornaliere di tempo libero [5] , se condo la seguente progressione

1° e 2° mese

3 h/giorno

3° e 4° mese

4 h/giorno

5° e 6° mese

6 h/giorno

dal 7° mese

8 h/giorno

2 Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di 24 ore tra il 3 ° e 6 ° mese e di 36 ore dal 7 ° mese. Il saldo ore resta acquisito.

[5] Con tempo libero ai sensi dell’art. 79b cpv. 3 CP, si intende il tempo di cui dispone una persone liberamente fuori dal luogo di residenza e alloggio.

1 Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2 e 3, viene posto fine alla sorveglianza elettronica.

2 Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la sorveglianza elettronica a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.

3 In caso di revoca della sorveglianza elettronica, la persona condannata continua a scontare la pena in un carcere aperto o chiuso o, se ne adempie le condizioni, in regime di semiprigionia.

1 L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della sorveglianza elettronica o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se

– abusa del tempo trascorso al di fuori dell’alloggio;

– non rispetta il piano settimanale;

– detiene o consuma sostanze stupefacenti;

– non rispetta le norme e gli obblighi imposti (p. es. seguire una terapia, divieto di consumare alcolici);

– manipola o cerca di manipolare gli apparecchi di sorveglianza;

– rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione .

2 È fatta riserva della decisione di limitare il tempo libero della persona condannata.

1 Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la sorveglianza elettronica e pronunciare, con effetto immediato, l’esecuzione del residuo della pena in regime ordinario o, se adempie tutte le condizioni, in regime di semiprigionia.

2 Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

L’autorità può sospendere provvisoriamente il regime di sorveglianza elettronica per gravi motivi o come misura precauzionale (per esempio in presenza di un rischio di commissione di nuovi reati). In questo caso, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Una decisione formale è resa entro 10 giorni dalla sospensione.

Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della sorveglianza elettronica, quest’ultima può essere sospesa o revocata.

1 Il pagamento di multe o pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favo revole alla persona condannata.

2 Una deroga a questa regola è possibile quando la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti vengono computati sulle multe o le pene pecuniari e che si prescrivono per prime.

1 La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese d’esecuzione della pena.

2 L’importo della partecipazi one è fissato dalla Conferenza.

3 La persona condannata versa anticipi regolari.

4 Le spese supplementari di telefonia o collegamento dati, generati dall’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica, come anche altre spese derivanti da obblighi o norme quali i controlli dell’astinenza, il tr attamento terapeutico o altro, sono a ca rico della persona condannata.

5 Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimen to e sostegno che le incombono.

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, in regime di semiprigionia.

1 La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi.

2 La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime progressivo di esecuzione della pena.

Di regola la sorveglianza elettronica può essere concessa dopo aver scontat o la metà della pena detentiva

a) invece del lavoro esterno;

b) dopo una prima fase di lavoro esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 CP e invece del lavoro e alloggio esterni.

1 Di regola, la persona condannata può beneficiare del regime della sorveglianza elettronica dopo aver dato prova di buon comportamento durante almeno 6 mesi in regime aperto e aver superato alcuni congedi.

2 Se una prima fase di lavoro esterno è stata concessa, la persona condannata può beneficiare del regime di sorveglianza elettronica a condizione che abbia dimostrato buon comportamento durante almeno due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva).

Se la sorveglianza elettronica viene revocata, l’esecuzione del residuo della pena prosegue in regime ordinario o, se il condannato adempie le condi zioni, mediante lavoro esterno.

La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola, il residuo della pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, mediante lavoro esterno.

1 La persona beneficiaria è responsabile per i danni causati (materiale di sorveglianza elettronica, beni, persone o altro). La persona condannata provvede al la sua copertura assicurativa.

2 La persona condannata che esegue la pena mediante sorveglianza elettronica non è assicurata contro gli infortuni da parte dello Stato.

Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili

a) all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati;

b) alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere;

c) agli operatori tecnici autorizzati.

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adeguare la loro regolamentazione cantonale relativa all’esecuzione delle pene detentive medi ante sorveglianza elettronica.

3 Il titolo I del presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata in vigore, ma la cui es ecuzione non è ancora iniziata.

4 Il titolo II del presente regolamento è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.

5 È pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni cantone, secondo la propria procedura.

Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux

Conseillère d’Etat

Pubblicato nel BU 2017 , 500.

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