Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 8 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
[12] 1 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è subordinato alla Divisione e ha come scopo la prevenzione della recidiva e l’integrazione sociale delle persone che gli sono affidate.
2 Esso garantisce il controllo delle norme di condotta impartite al condannato giusta l’art. 94 CP, l’applicazione e la sorveglianza delle misure ambulatoriali previste dall’art. 63 CP, nonché il controllo dell’esecuzione delle misure dell’interdizione di esercitare un’attività e del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli art. 67 e 67b CP.
3 È inoltre incaricato di proporre e controllare l’evoluzione dei collocamenti nell’ambito delle misure previste dagli art. 59, 60 e 61 CP.
4 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sorveglia l’esecuzione delle misure sostitutive previste dall’art. 237 cpv. 2 lett. e), f) e g) del Codice di diritto processuale penale svizzero.
5 Esso prepara e coordina l’allestimento e l’aggiornamento del piano di esecuzione della sanzione penale (art. 75 CP) e del piano di esecuzione della misura (art. 90 CP).
6 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa applica e controlla l’esecuzione dell’alloggio esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 3 CP; incassa le spese di partecipazione a carico del condannato ed è competente per decidere sulla riduzione e sull’esonero delle stesse.
7 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa designa un operatore sociale di riferimento per ogni persona che gli è affidata; l’operatore sociale esegue, nell’interesse della persona affidatagli, i compiti che gli sono assegnati dal responsabile; l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa amministra, con l’accordo dell’interessato, eventuali redditi da attività lucrativa, da assicurazioni sociali, da prestazioni assistenziali e la retribuzione ai sensi dell’art. 83 CP.
8 Esso può ordinare i controlli delle urine per le persone in libertà che gli sono affidate.
9 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa organizza e gestisce i programmi di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento penale ai sensi degli articoli 55a CP e 46b CPM. È prelevata una tassa da fr. 50.– a fr. 500.–. I costi sono a carico dell’imputato in caso di condanna. In caso di abbandono del procedimento o assoluzione i costi saranno a carico dello Stato salvo nei casi di cui all’art. 426 CPP. L’imputato può chiedere l’esonero parziale. [13]
Trasmissione degli atti [14]
[12] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563.
[13] Cpv. introdotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 214.
[14] Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.