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Art. 7 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 7 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

[10] 1 La Direzione delle strutture carcerarie è subordinata alla Divisione e fa eseguire la detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale.

2 Essa esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal presente regolamento e dal Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.

[10] Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

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