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Art. 5 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 5 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

[5] 1 La Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, «l’autorità competente» o «l’autorità di esecuzione» a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.

2 Essa si occupa inoltre

a) ...;

b) della pianificazione e della sorveglianza degli stabilimenti privativi di libertà cantonali;

c) dell’assistenza riabilitativa, dell’assistenza sociale volontaria e delle norme di condotta;

d) della collaborazione, per l’esecuzione delle pene e delle misure, con gli altri Cantoni e con il Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti.

e) dell’adozione, per quel che concerne le pene detentive inflitte da autorità della giustizia militare, delle decisioni che la legge attribuisce, per le condanne pronunciate da autorità della giustizia penale ordinaria, al giudice dell’applicazione della pena. [6]

3 La Divisione coordina la gestione di una banca dati centrale concernente l’esecuzione delle pene e delle misure, che è alimentata dalle singole autorità competenti in quest’ambito.

Giudice dell’applicazione della pena [7]

[5] Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

[6] Lett. introdotta dal R 7.9.2011; in vigore dal 9.9.2011 - BU 2011, 492.

[7] Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

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