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Art. 46 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 46 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

[55] Riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla Direzione.

[55] Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

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