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Art. 44 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 44 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

[54] 1 La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base, professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o superiore, a condizione che le circostanze lo permettano.

2 La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona detenuta e/o del tutore, se del caso.

3 La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese.

[54] Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

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