341.110
CH-TI
Art. 44 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 44 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
[54] 1 La persona detenuta è autorizzata ad intraprendere una formazione di base, professionale o superiore, come anche un aggiornamento o una riqualifica professionale o superiore, a condizione che le circostanze lo permettano.
2 La partecipazione a tale formazione, rispettivamente ai corsi, deve essere iscritta nel piano di esecuzione della sanzione penale. Se un contratto è necessario, è richiesta la firma della persona detenuta e/o del tutore, se del caso.
3 La persona detenuta può essere chiamata a partecipare alle spese.
[54] Art. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.