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Art. 41 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 41 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

1 Tutti i carcerati prendono parte alla vita interna dello stabilimento secondo la loro situazione.

2 La Direzione provvede ad organizzare l’attività lavorativa dei detenuti e, in collaborazione con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, i corsi di istruzione, l’esercizio fisico e sportivo, il tempo libero ed ogni altra attività culturale o ricreativa in comune. [52]

[52] Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 515; precedente modifica: BU 2010, 563.

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