Art. 4 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 4 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Il Dipartimento è competente per
a) richiedere alla Confederazione le autorizzazioni in virtù del Codice penale e della relativa ordinanza di applicazione;
b) approvare i regolamenti degli stabilimenti e degli enti incaricati dell’esecuzione delle sanzioni;
c) designare gli stabilimenti pubblici e privati destinati all’esecuzione delle pene e delle misure privative di libertà;
d) definisce il diritto di accesso alla banca dati concernente l’esecuzione delle pene e delle misure da parte della Direzione delle strutture carcerarie, dell’Ufficio di Patronato e di altre autorità interessate. [3]
Divisione [4]
[3] Lett. modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.
[4] Nota marginale modificata dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.