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CH-TI
Art. 39 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 39 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
1 Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale.
2 Di principio i contatti sono garantiti e liberi con
a) le competenti Autorità penali;
b) le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure;
c) le Commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle condizioni di detenzione;
d) le Rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine.
3 Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell’interesse della sicurezza e della disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente.