Legislator Giurisprudenza & Legislazione
341.110 CH-TI

Art. 39 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Apri la fonte ufficiale Atto completo (69 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 39 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

1 Ogni carcerato deve essere incoraggiato e aiutato a mantenere o stabilire contatti con il mondo esterno che possano favorire il suo reinserimento nella vita sociale.

2 Di principio i contatti sono garantiti e liberi con

a) le competenti Autorità penali;

b) le Autorità di esecuzione delle pene e delle misure;

c) le Commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle condizioni di detenzione;

d) le Rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine.

3 Sono riservate le restrizioni e i controlli resi necessari nell’interesse della sicurezza e della disciplina dello stabilimento e le limitazioni che, per ragioni di inchiesta, vengono ordinate dall’Autorità competente.

← Art. 38 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Art. 40 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →