Legislator Giurisprudenza & Legislazione
341.110 CH-TI

Art. 33 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Apri la fonte ufficiale Atto completo (69 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 33 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

1 ... [46]

2 Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.

3 Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni è pure trasmessa al rappresentante legale.

[46] Cpv. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.

← Art. 32 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Art. 34 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →