341.110
CH-TI
Art. 33 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 33 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
1 ... [46]
2 Al momento della liberazione, al detenuto vengono restituiti il denaro e gli oggetti ancora depositati presso lo stabilimento. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.
3 Conferma della scarcerazione viene trasmessa alle Autorità interessate. Per le persone minorenni è pure trasmessa al rappresentante legale.
[46] Cpv. abrogato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.