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Art. 32 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 32 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

1 La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell’avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell’Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.

2 Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato della struttura. E’ riservata l’autorizzazione dell’Autorità competente.

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