341.110
CH-TI
Art. 32 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 32 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
1 La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale (genitore, tutore o curatore) dell’avvenuta incarcerazione, previa autorizzazione dell’Autorità competente nel caso di detenzione preventiva.
2 Successivamente, il flusso di informazioni con la famiglia viene garantito dalla direzione o dal personale designato della struttura. E’ riservata l’autorizzazione dell’Autorità competente.