Art. 3 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
Art. 3 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
1 Le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni (Dipartimento), la Divisione della giustizia (Divisione), il Giudice dell’applicazione della pena (GIAP), la Direzione delle strutture carcerarie (Direzione) e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato). [2]
2 Il Dipartimento è autorizzato a stipulare contratti di prestazione, in base ai quali l’ente partner organizza dei programmi di occupazione, di inserimento professionale e di formazione a favore di persone in regime di esecuzione di pena. Inoltre, può decidere di confidare ad enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione delle pene e delle misure.
[2] Cpv. modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 563.