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Art. 2 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

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Art. 2 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Il regolamento si applica

a) alle persone condannate dalle autorità ticinesi;

b) alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, se l’esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino; rimangono riservate le decisioni di competenza dei Cantoni che hanno emanato il giudizio o della Confederazione;

c) alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della delega di competenze;

d) alle persone in carcere preventivo in attesa di giudizio ed a quelle in attesa di estradizione;

e) all’esecuzione anticipata di una pena o di una misura.

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