Art. 2a LEPM Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)
Art. 2a LEPM
[2] 1 Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale can tonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.
2 In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.
3 Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all’anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull’organizzazione interna degli stabilimenti.
4 Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
[2] Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.