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Art. 2 LEPM Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)

LEPM
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Art. 2 LEPM

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per

a) l’esecuzione di pene pecuniarie e multe;

b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;

c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;

d) l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza;

e) l’esecuzione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;

f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell’articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 19 37 (CP);

g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell’articolo 380 CP.

B bis . Consiglio di vigilanza

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