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Art. 2 Legge sull’esercizio del diritto di grazia Legge sull’esercizio del diritto di grazia

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Art. 2 Legge sull’esercizio del diritto di grazia

[1] Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle autorità giudiziarie cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure com mutate in pene meno gravi.

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

[1] Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 490.

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