340.100
CH-TI
Art. 2 Legge sull’esercizio del diritto di grazia Legge sull’esercizio del diritto di grazia
Art. 2 Legge sull’esercizio del diritto di grazia
[1] Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenze definitive dalle autorità giudiziarie cantonali per crimini, delitti e contravvenzioni, in applicazione del Codice penale svizzero o di altre leggi federali o cantonali possono essere condonate totalmente o parzialmente, oppure com mutate in pene meno gravi.
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
[1] Art. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 490.