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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'Istituto di medicina legale Decreto esecutivo concernente l'Istituto di medicina legale

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente l'Istituto di medicina legale

1 L’Istituto è un organo autonomo e indipendente che assicura in particolare le prestazioni richieste in favore delle autorità giudiziarie.

2 L’autonomia e l’indipendenza dell’Istituto si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo.

3 L’Istituto è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

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