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CH-TI
Art. 8 Regolamento sulla mediazione penale minorile Regolamento sulla mediazione penale minorile
Art. 8 Regolamento sulla mediazione penale minorile
1 L’autorità competente, verificati i requisiti, decreta la sospensione dell’azione penale, designa il mediatore e stabilisce le modalità dell’esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata e il luogo, tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell’infrazione e della situazione personale delle parti.
2 La mediazione inizia formalmente con la trasmissione al mediatore degli atti rilevanti ai fini del procedimento penale.