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Art. 7 Regolamento sulla mediazione penale minorile Regolamento sulla mediazione penale minorile

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Art. 7 Regolamento sulla mediazione penale minorile

Quando l’autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale.

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