314.150
CH-TI
Art. 4 Regolamento sulla mediazione penale minorile Regolamento sulla mediazione penale minorile
Art. 4 Regolamento sulla mediazione penale minorile
La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato.
L’indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici.