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Art. 4 Regolamento sulla mediazione penale minorile Regolamento sulla mediazione penale minorile

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Art. 4 Regolamento sulla mediazione penale minorile

La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato.

L’indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un’indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici.

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