Art. 3 Regolamento sulla mediazione penale minorile Regolamento sulla mediazione penale minorile
Art. 3 Regolamento sulla mediazione penale minorile
1 Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali
a) essere al beneficio di una licenza universitaria o di una formazione equivalente;
b) avere delle conoscenze di diritto penale e di procedura penale;
c) disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione penale;
d) non essere gravato da attestati di carenza beni;
e) non essere oggetto di iscrizione al casellario giudiziale.
1bis A seconda della specificità del caso e nell’interesse del minore imputato, la scelta del mediatore può essere orientata ampliando i requisiti di cui al capoverso 1. [3]
2 Per poter svolgere l’attività di mediatori penali, i mediatori devono presentare al Magistrato dei minorenni un’autocertificazione attestante l’adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la relativa documentazione; resta riservata per il Magistrato dei minorenni la facoltà di richiedere i documenti originali.
3 I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione. [4]
[3] Cpv. introdotto dal R 2.7.2013; in vigore dal 5.7.2013 - BU 2013, 339.
[4] Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 440.