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CH-TI
Art. 2 Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili
Art. 2 Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili
1 La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un sostituto; essa ha giurisdizione sull’intero Cantone e ha sede a Lugano.
2 Il magistrato dei minorenni dirige l’ufficio e vigila sul suo funzionamento.
3 Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.