Legislator Giurisprudenza & Legislazione
312.410 RLACLAV CH-TI

Art. 5 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)

RLACLAV
Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 RLACLAV

L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV.

← Art. 4 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) Art. 6 RLACLAV →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →