312.410
RLACLAV
CH-TI
Art. 5 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)
RLACLAV
Art. 5 RLACLAV
L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV.