Art. 4 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)
Art. 4 RLACLAV
1 Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato)
a) coordina l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste all’art. 1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento;
b) assicura la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e 13 LAV;
c) decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato;
d) organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza;
e) in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ai sensi dell’art. 8 LAV;
f) promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di sensibilizzazione, di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
g) assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che si occupano delle vittime;
h) assume la funzione di segretario della Commissione.
2 Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.