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312.410 RLACLAV CH-TI

Art. 3 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)

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Art. 3 RLACLAV

[3] 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.

2 L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.

3 In particolare l’UAP

a) decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’art. 5a LACLAV;

b) stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati che assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a ed e LACLAV. [4]

[3] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.

[4] Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2025, 206.

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