Art. 2 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)
Art. 2 RLACLAV
1 La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti
a) valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;
b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
c) propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.
2 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
3 Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.