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312.410 RLACLAV CH-TI

Art. 2 RLACLAV Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV)

RLACLAV
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Art. 2 RLACLAV

1 La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti

a) valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;

b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV;

c) propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.

2 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

3 Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.

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