Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) (RLACLAV)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione e complemento (in seguito LACLAV).
2 Il Dipartimento è in particolare competente a
a) decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art. 16 LAV;
b) decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5 LACLAV;
c) stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI;
d) emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.
1 La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti
a) valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;
b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
c) propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.
2 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
3 Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.
[3] 1 L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.
2 L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.
3 In particolare l’UAP
a) decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
b) stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati che assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a ed e LACLAV. [4]
[3] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
[4] Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2025, 206.
1 Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato)
a) coordina l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste all’art. 1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento;
b) assicura la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e 13 LAV;
c) decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato;
d) organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza;
e) in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ai sensi dell’art. 8 LAV;
f) promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di sensibilizzazione, di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
g) assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che si occupano delle vittime;
h) assume la funzione di segretario della Commissione.
2 Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.
L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV.
L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6 LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per l’indennizzo.
[5] 1 L’Ufficio rette, anticipi e incassi esercita il diritto di regresso contro terzi fino a concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.
2 L’URAI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.
3 L’URAI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.
[5] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 41.
1 Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.
2 Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione necessaria.
3 Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.
[6] 1 L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere
a) statuto, composizione degli organi e presentazione dell’ente promotore;
b) descrizione del progetto;
c) indicazione degli obiettivi;
d) eventuali collaborazioni con terzi;
e) mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;
f) eventuale quantificazione delle prestazioni;
g) preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;
h) modalità di valutazione dell’esito.
2 L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.
[6] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
1 L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare
a) l’identità e l’indirizzo delle persone ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV per l’aiuto immediato, se queste ultime vi acconsentono;
b) i casi oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni
- anno di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari del sostegno immediato;
- presunta causa del decesso;
- data, luogo, durata e tipo d’intervento;
- ente segnalante;
- operatore di riferimento dell’ente che assicura il sostegno;
2 L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.
3 Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi.
Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.
Il regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 26 giugno 1996 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]
Pubblicato nel BU 2010 , 558.
[7] Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.