312.400
LAV
CH-TI
Art. 4 LAV Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)
LAV
Art. 4 LAV
[6] 1 Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.
2 Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.
[6] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
43.2023.1 · ti (Art. 4 cpv. 1 e 23 cpv. 3 LAV)
Appeal Regarding Moral Damages for Death by Suicide Under Victim Assistance Law
These articles were cited in the background reasoning (Point D) for the reduction of the moral reparation for the mother, but they are NOT cited in the final orders.