Art. 2 LAV Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV)
Art. 2 LAV
[3] 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.
2 Spetta in particolare al Consiglio di Stato
a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime;
b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d’informazione;
c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
d) ...
e) concludere con altri Cantoni accordi sull’eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall’applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LAV.
3 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.
Polizia cantonale
[3] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.