Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) (LAV)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1 La legge ha per scopo
a) di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine;
b) di predisporre una procedura per l’indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
c) di garantire l’esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b) ;
d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’adeguata cura dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici. [1]
2 La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. [2]
Autorità competenti
[1] Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
[3] 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.
2 Spetta in particolare al Consiglio di Stato
a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime;
b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d’informazione;
c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
d) ...
e) concludere con altri Cantoni accordi sull’eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall’applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LAV.
3 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.
Polizia cantonale
[3] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[4] La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall’art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.
Consulenza, aiuto immedia to,
aiuto a più lungo termine e
sostegno immediato [5]
[4] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[5] Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[6] 1 Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.
2 Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.
[6] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[8] 1 La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.
Sensibilizzazio ne, prevenzione,
[8] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica : BU 2008, 517.
[9] 1 Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.
2 Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.
[9] Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
[10] 1 La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
2 Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
3 La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
[10] Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [11]
Pubblicata nel BU 1996, 215.
[11] Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.