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Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) (LAV)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

LAV

1 La legge ha per scopo

a) di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine;

b) di predisporre una procedura per l’indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;

c) di garantire l’esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b) ;

d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;

e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’adeguata cura dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici. [1]

2 La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007. [2]

Autorità competenti

[1] Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

[2] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

LAV

[3] 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.

2 Spetta in particolare al Consiglio di Stato

a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime;

b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d’informazione;

c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;

d) ...

e) concludere con altri Cantoni accordi sull’eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall’applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LAV.

3 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.

Polizia cantonale

[3] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

LAV

[4] La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall’art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.

Consulenza, aiuto immedia to,

aiuto a più lungo termine e

sostegno immediato [5]

[4] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

[5] Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

LAV

[6] 1 Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.

2 Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.

[6] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

LAV

[8] 1 La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.

Sensibilizzazio ne, prevenzione,

[8] Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica : BU 2008, 517.

LAV

[9] 1 Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

2 Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

[9] Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

LAV

[10] 1 La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

2 Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

3 La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

[10] Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.

LAV

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [11]

Pubblicata nel BU 1996, 215.

[11] Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.

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