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Art. 2 Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni

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Art. 2 Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni

Essa può, in particolare

- ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;

- farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;

- chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.

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