311.110
CH-TI
Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni
3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Testo normativo (3 Articoli)
Art. 1 Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni
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L’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio esazione e condoni.
Art. 2 Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni
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Essa può, in particolare
- ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;
- farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;
- chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.
Art. 3 Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni Regolamento concernente la designazione dell’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa inflitta in materia di contravvenzioni
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Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010 , 536.