Legislator Giurisprudenza & Legislazione
311.100 CH-TI

Legge di procedura per le contravvenzioni

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1 La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.

2 La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 .

3 Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.

Al condannato è applicata, per l’emanazione del decreto d’accusa, una tassa di giustizia da fr. 20. -- a fr. 2000. -- ; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

1 Il codice penale svizzero del 21 dicembre 19 37 (CP) si applica alla prescrizione dell’azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.

2 È pure applicabile l’art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.

L’autorità amministrativa che ha emanato il decreto d’accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.

1 In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.

2 L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all’opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.

1 L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.

2 Se il contravventore appare solvibile, essa procede all’incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell’ 11 aprile 18 89 sulla esecuzione e sul fallimento.

1 La multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata.

2 Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP.

3 Se l’autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell’applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di appello e di revisione penale.

1 Il Consiglio di Stato può, se circostanze e ccezionali lo giustificano, con donare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese. [1]

2 La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

[1] Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.

[2] Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

[2] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

[3] Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l ’ imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all ’ albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

Pubblicat a nel BU 2010 , 253.

Entrata in vigore: 1 ° gennaio 2011 - BU 2010, 253.

[3] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →