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Decreto legislativo concernente la designazione dell'autorità cantonale competente in materia di esecuzione contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale

2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (2 Articoli)

Le funzioni di ufficio d’esecuzione a’ sensi dell’ art. 4 della Legge federale 4 dicembre 1947 sull’ esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, vengono esercitate dagli uffici distrettuali di esecuzione e fallimento.

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