Art. 9 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
Art. 9 LPR
[16] 1 L’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.
2 L’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.
3 L’organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni.
4 Per le osservazioni valgono le formalità dell’art. 7: esse vanno notificate alle parti interessate dall’organo di esecuzione e fallimento.
5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all’autorità di vigilanza con le osservazioni dell’organo di esecuzione e fallimento.
[16] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.