Art. 7 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
Art. 7 LPR
1 L’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza). [13]
2 Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura.
3 L’atto deve indicare
a) le domande;
b) la motivazione, anche sommaria;
c) i mezzi di prova.
4 Devono essere prodotti
a) il provvedimento impugnato;
b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
c) i mezzi di prova già disponibili.
5 Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. [14]
6 Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.
[13] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
[14] Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.