280.200
LPR
CH-TI
Art. 6 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)
LPR
Art. 6 LPR
[11] L’ufficio di esec uzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.
[11] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.