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Art. 6 LPR Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

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Art. 6 LPR

[11] L’ufficio di esec uzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.

[11] Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

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